L'Ufficio di conciliazione in materia di locazione si occupa di tutte le vertenze dipendenti da contratti di locazione e affitto concernenti immobili.

Occorre obbligatoriamente rivolgersi all'Ufficio di conciliazione nel caso di contese e disaccordi sorti fra locatori e conduttori derivanti da contratti di locazione che hanno per oggetto locali di abitazione o commerciali, per esempio in caso di contestazioni di aumenti di pigioni, conguagli spese accessorie, difetti di bene locato, disdette ecc. Per le procedure di sfratto, in presenza di un caso manifesto (art. 248 lett. b, Codice di procedura civile), è invece possibile rivolgersi direttamente al Pretore.

L'esame delle divergenze da parte dell'Ufficio di conciliazione prevede sempre un tentativo di conciliazione. Le parti devono comparire personalmente all'udienza di conciliazione e possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia.

L'Ufficio di conciliazione diventa depositario della pigione nei casi prescritti dall'art. 259g del Codice delle obbligazioni. Le coordinate bancarie per i depositi:

  • IBAN: CH42 0076 4204 0937 6200 1

Giorni e orari di apertura

  • lu-ve 8.30-11.30 - 14.00-16.00

Moduli ufficiali

Per la notifica di aumenti di pigione e/o altre modifiche unilaterali del contratto di locazione di locali d'abitazione e commerciali da parte del locatore (art. 269d Codice delle obbligazioni e art. 19 Ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali) e per la notifica della disdetta relativa a locali d'abitazione e commerciali, sempre da parte del locatore nel contratto di locazione e in quello di affitto (art. 266l cpv 2 Codice delle obbligazioni, risp. art. 298 Codice delle obbligazioni), occorre far capo obbligatoriamente ai moduli approntati dal Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, pena la nullità delle relative notifiche.

Istanza di conciliazione
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Art. 131 CPC Numero delle copie: gli atti e allegati devono essere presentati in forma cartacea in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti; altrimenti il giudice può assegnare un termine suppletorio per provvedere in tal senso o far approntare le necessarie copie a spese della parte.

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Ufficio di conciliazione

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