Permessi
Per entrare in Svizzera, i cittadini stranieri hanno bisogno di un documento di viaggio valido (passaporto o carta di identità) e riconosciuto dalla Svizzera. In determinati casi è inoltre necessario un visto: per ottenerlo occorre dimostrare che si hanno sufficienti mezzi finanziari per il sostentamento durante il transito o il soggiorno, o che tali mezzi possono essere procurati legalmente.
I visitatori che entrano legalmente in Svizzera non per svolgere un'attività lucrativa o per studio, bensì per turismo, non hanno bisogno di un permesso di dimora se il loro soggiorno non supera tre mesi. Il soggiorno non deve superare i tre mesi in un periodo di sei mesi. Gli stranieri che hanno l'obbligo del visto sono tenuti a osservare la durata del soggiorno indicata nel visto.
Entrata per studio, attività lucrativa (dipendente o indipendente)
Gli stranieri che desiderano studiare o svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese devono procurasi un permesso.
Ricerca di un impiego in Svizzera
I cittadini dell'UE/AELS possono recarsi in Svizzera per cercare lavoro e soggiornarvi fino a tre mesi senza un permesso. Se la ricerca di un impiego dura più a lungo, i cittadini dell'UE/AELS ricevono un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile (soggiorno complessivo = sei mesi), purché dispongano di mezzi finanziari sufficienti per provvedere al proprio sostentamento.
Permessi per cittadini UE-AELS
I cittadini di Paesi membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) hanno bisogno di un permesso di dimora. La procedura per ottenere questi documenti è di competenza cantonale.
Permesso B
Viene rilasciato al richiedente con nazionalità di un Paese UE-AELS che intende stabilirsi in Svizzera per svolgere un'attività lucrativa (dipendente o indipendente) o per soggiornarvi senza esercitare un'attività lucrativa (studio, redditiero, pensionato ecc.). Può essere concesso anche ai familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, con diritto al permesso nell'ambito del ricongiungimento familiare.
Il permesso B è valido cinque anni, allo scadere dei quali deve essere rinnovato.
Per esercitare un'attività lucrativa è necessario avere una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro (ad esempio il contratto di lavoro). Chi esercita un'attività indipendente deve poter dimostrare che la sua attività viene svolta in modo effettivo e durevole.
Permesso C
Può essere concesso al cittadino straniero che soggiorna in modo regolare in Svizzera, di norma da almeno dieci anni, con permesso di dimora B. Consente il diritto di soggiorno illimitato e non vincolato a condizioni.
Permesso G
Consente ai cittadini dell'UE/AELS che soggiornano sul territorio di uno Stato dell'UE/AELS di lavorare in Svizzera o insediare la propria impresa (indipendenti) senza trasferire la propria residenza.
Permesso L
È riservato al cittadino straniero che intende soggiornare in Ticino per un periodo superiore a tre mesi e inferiore a un anno, con attività lavorativa dipendente o senza attività.
Permessi per cittadini di Paesi terzi (non UE-AELS)
Per i cittadini di Paesi terzi valgono le regolamentazioni della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e le sue Ordinanze, in particolare l’Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri.
Permesso di dimora per cittadini di Paesi terzi
Per richiedere un permesso di dimora, i cittadini di Paesi terzi devono provare di essere in grado di ottenere un posto di lavoro in Svizzera. Di norma la richiesta è presentata dal futuro datore di lavoro alle autorità cantonali reponsabili della migrazione o del mercato del lavoro. L'entrata in Svizzera è possibile solo dopo che le autorità cantonali hanno rilasciato un permesso di dimora.
Istituzioni cui rivolgersi per informazioni e inoltro della richiesta
L'Ufficio federale della migrazione (UFM) informa nei dettagli sulle regole in vigore per l'accesso di cittadini di Paesi terzi al mercato del lavoro svizzero. Le istituzioni a cui rivolgersi per presentare la relativa richiesta sono gli uffici cantonali legati all'UFM. I cittadini di Paesi terzi che intendono immigrare in Svizzera possono chiedere informazioni sulle regole in materia di immigrazione alle Rappresentanze svizzere nel loro Paese.