Diritto di voto
Il diritto di voto è il diritto di partecipare alle votazioni e alle elezioni federali, cantonali e comunali; comprende anche il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa e di referendum federale, cantonale e comunale e di revoca del Consiglio di Stato.
La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale, mentre i cantoni in materia cantonale e comunale.
Ha diritto di voto in materia comunale chi:
- è cittadino svizzero
- ha compiuto 18 anni
- ha il domicilio nel comune da 3 mesi
Ha diritto di voto in materia cantonale chi:
- è cittadino svizzero
- ha compiuto 18 anni
- ha il domicilio in un comune del Canton Ticino da 5 giorni
Ha diritto di voto in materia federale chi:
- è cittadino svizzero o cittadino svizzero all'estero
- ha compiuto 18 anni
- ha il domicilio in un comune del Canton Ticino
- non è interdetto per infermità o debolezza mentali
- non esercita i diritti politici in altri cantoni
Cittadini svizzeri residenti all'estero:
I diritti politici si esercitano all'ufficio elettorale del luogo di domicilio.
La Confederazione e i cantoni possono prevedere eccezioni.
Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un cantone.
Il diritto di voto si esercita nel comune in cui il cittadino è iscritto nel catalogo elettorale.
Eccezioni
In caso di votazioni o elezioni cantonali a circondario unico o di votazioni o elezioni federali, il cittadino può esercitare il diritto di voto nel comune dove dimostra di risiedere, anziché nel comune in cui risulta iscritto nel catalogo elettorale, purché ne faccia domanda al Municipio del comune di residenza entro le 18.00 del martedì antecedente la votazione. Per farlo deve presentare l'attestazione di capacità elettorale rilasciata dal comune di domicilio con cui si certifica il diritto di voto del cittadino che chiede di votare nel comune di residenza.
Nel caso di cambiamento di domicilio, i tre mesi, rispettivamente i cinque giorni, per acquisire diritto di voto in materia comunale e cantonale, iniziano dal giorno in cui il cittadino si annuncia al Municipio del comune dove intende domiciliarsi sottoscrivendo la notifica di arrivo. Fino al trascorrere di questi termini vota nel comune del precedente domicilio.
Il Municipio confermerà quindi all’interessato l'iscrizione nel catalogo elettorale del comune di arrivo, previa comunicazione al comune del precedente domicilio.
Il cittadino rimane iscritto nel catalogo elettorale dell'ultimo comune di domicilio, di modo che sia garantito il diritto di voto fino a quando non si possa stabilire il nuovo domicilio.
Quando non è possibile determinare dove il cittadino si sia trasferito, non vale il principio secondo cui l'iscrizione nel catalogo elettorale avviene nel comune di attinenza.
L'esclusione dai diritti politici è regolata in modo diverso a livello federale e cantonale. Spetta al Municipio attivare la procedura di accertamento della capacità di discernimento richiesta dalla legge cantonale.
A livello federale è escluso dai diritti politici l'interdetto per infermità o debolezza mentali e soggetto a curatela generale (art. 398 CC), mentre a livello cantonale e comunale è escluso dai diritti politici l'interdetto per infermità o debolezza mentale se è incapace di discernimento. La legge cantonale permette alla persona interdetta per infermità o debolezza mentale di esercitare il diritto di voto se è accertata la sua capacità di discernimento (art. 369 CC). I casi di curatela generale (art. 398 CC) non sono motivo di esclusione dall'esercizio dei diritti politici a livello comunale e cantonale.
Procedura
Il Municipio attiva d'ufficio la procedura di accertamento della capacità di discernimento con l'invio di un'istanza al direttore del settore dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale.
Il Municipio informa poi l'interessato per lettera raccomandata con la comminatoria che, in caso di mancata comparizione davanti al medico, il suo nome sarà stralciato dal catalogo elettorale.
Il direttore del settore convoca quindi l'interessato.
- Per il Sopraceneri:
Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC)
Direzione del settore Sopraceneri
Vicolo Sottocorte 4
6500 Bellinzona
- Per il Sottoceneri:
Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC)
Direzione del settore Sottoceneri
Via Luganetto 5
6962 Lugano
Perizia medica
La perizia medica, i cui costi sono a carico del comune di domicilio dell'interessato, è effettuata dal direttore del settore che, sentita, se necessario, l'Autorità regionale di protezione, pronuncia la decisione di accertamento della capacità di discernimento.
La decisione deve essere intimata all'interessato, al suo tutore e alla commissione giuridica e deve indicare i rimedi di diritto (art. 14 e 15 della Legge sull'assistenza sociopsichiatrica).
Non appena la decisione è cresciuta in giudicato, la commissione giuridica ne trasmette copia al comune di domicilio dell'interessato.
Effetti del riconoscimento della capacità di discernimento
Il Municipio modifica il catalogo elettorale e pubblica all’albo comunale l'avvenuto accertamento della capacità di discernimento.
L'interessato beneficia del diritto di voto dal momento della notifica al Municipio. Una volta accertata la capacità di discernimento di un interdetto, la stessa è presunta anche per le successive elezioni o votazioni cantonali o comunali, salvo decisione contraria del direttore del settore.